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Regesto

Art. 89 cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; legittimazione di un ufficio cantonale a contestare una decisione sulle spese del Tribunale amministrativo cantonale in materia di diritto degli stranieri.
Riassunto della giurisprudenza concernente il diritto di ricorso delle autorità (art. 89 cpv. 2 LTF) e la legittimazione a ricorrere dell'ente pubblico alla luce dei principi generali (art. 89 cpv. 1 LTF; consid. 2.1 e 2.2.1). Giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF solo un ente pubblico può adire il Tribunale federale, non la singola autorità oppure un settore dell'amministrazione senza personalità giuridica; l'ufficio ricorrente deve dimostrare, conformemente all'art. 42 LTF, in che misura è legittimato ad agire per il Cantone nella procedura dinanzi al Tribunale federale (consid. 2.2.2 e 2.2.3).

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Articolo: art. 89 cpv. 1 LTF, art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, art. 89 cpv. 2 LTF, art. 42 LTF