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Regesto

Art. 1 cpv. 2 e art. 23ter cpv. 1 LBCR (versione in vigore prima del 1° gennaio 2009); art. 3a cpv. 3 lett. a OBCR; art. 10 cpv. 1 e art. 2 lett. d LBVM; art. 3 cpv. 2 OBVM; art. 31 e 37 cpv. 3 LFINMA; proporzionalitā della liquidazione, ordinata a titolo di provvedimento di vigilanza, di due ditte, le quali all'interno di un gruppo hanno svolto delle attivitā sottoposte ad autorizzazione ai sensi dalla legislazione sui mercati finanziari.
Conferma della giurisprudenza concernente il dovere di vigilanza della FINMA nei confronti degli intermediari finanziari che, in violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, esercitano le loro attivitā quale gruppo (consid. 3 e 4.3). Nozioni di ditta d'emissione (consid. 4.1) e di accettazione non autorizzata di depositi del pubblico a titolo professionale (consid. 4.2). Le auto emissioni di capitale proprio non sono sottoposte alla vigilanza della Commissione federale delle banche, rispettivamente della FINMA, anche se un intermediario finanziario a cui si č fatto ricorso esercita altrove illegalmente come ditta d'emissione (consid. 4-6). Proporzionalitā della liquidazione, ordinata a titolo di provvedimento di vigilanza, di una societā holding che intrattiene dei rapporti con un gruppo attivo quale ditta d'emissione senza autorizzazione e le cui filiali hanno un'attivitā propria nel campo immobiliare (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 3a cpv. 3 lett. a OBCR, art. 3 cpv. 2 OBVM, art. 31 e 37 cpv. 3 LFINMA