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Regesto

Art. 50 cpv. 1 Cost., art. 83 lett. f, art. 89 cpv. 1 e art. 90 LTF, art. 6 LAPub e legge cantonale zurighese sugli acquisti pubblici, art. 85 Cost./ZH; legittimazione ricorsuale di un Comune, autonomia comunale, ammissibilità del criterio del "public voting".
Nel caso concreto il Tribunale federale ha ammesso l'adempimento dei criteri esatti per potere proporre un ricorso in materia di diritto pubblico in ambito di acquisiti pubblici (valore soglia, questione di diritto d'importanza fondamentale), l'esistenza di una decisione finale malgrado il rinvio della causa e la legittimazione ricorsuale del Comune interessato (consid. 1.1-1.3). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 2). Autonomia dei Comuni zurighesi in materia di acquisti pubblici (consid. 3). Il cosiddetto "public voting" consiste nel fare scegliere ai cittadini interessati quello che preferiscono tra i progetti preliminari loro sottoposti, nella fattispecie concernente la costruzione di una casa comunale. Certo, tale modo di procedere non può essere equiparato ad una votazione popolare e permette solo di stimare in modo approssimativo l'accettazione di un progetto da parte della popolazione. Appare comunque adeguato che le autorità possano considerare la volontà popolare in modo appropriato già quando viene elaborato un progetto preliminare. Un'autorità cantonale di ricorso che giudica di principio inammissibile il criterio di aggiudicazione del "public voting" disattende l'autonomia comunale (consid. 4.1-4.4).

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Articolo: Art. 50 cpv. 1 Cost., art. 89 cpv. 1 e art. 90 LTF, art. 6 LAPub, art. 85 Cost./ZH