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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 2 n. 1 e art. 3 n. 1 CEEstr, art. 3 cpv. 1 e art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, art. 260ter n. 1 CP; estradizione alla Germania per presunto sostegno a un'organizzazione criminale. Doppia punibilitā; obiezione di reato politico.
Nella nozione di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP rientrano anche gruppi terroristici. Nella delimitazione tra terrorismo e lotta di resistenza legittima occorre tener conto delle attivitā concrete dell'organizzazione in questione al momento del perseguimento dei reati. In questo contesto, un criterio essenziale č l'importanza che assume l'utilizzazione della violenza nelle azioni del gruppo interessato e se, rispettivamente in che misura, ne siano toccati anche i civili o impianti civili (consid. 4).
Il rimproverato reclutamento di combattenti per le "Forze di difesa del popolo" (HPG) curde, collegate al PKK, adempie prima facie la fattispecie del sostegno a un'organizzazione criminale (consid. 5).
Respinta l'obiezione di reato politico. Al riguardo, nella sua giurisprudenza il Tribunale federale opera la stessa distinzione tra terrorismo e lotta di resistenza legittima, come essa č determinante anche per la punibilitā secondo l'art. 260ter CP (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 260ter CP, Art. 2 n. 1 e art. 3 n. 1 CEEstr, art. 3 cpv. 1 e art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, art. 260ter n. 1 CP