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Regesto

Diritto di voto dei cittadini, potere d'esame del Tribunale federale, validità d'una scheda elettorale, violazione del diritto di essere sentito, ricusa nel caso di convalidazione dei risultati, art. 85 lett. a OG, art. 4 CF.
1. Nei ricorsi riguardanti il diritto di voto il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione del diritto federale e deldiritto constituzionale cantonale; esamina invece soltanto dal profilo limitato dell'art. 4 CF l'interpretazione di altre norme cantonali, nella misura in cui, per la loro estensione e per il loro contenuto, non concernano il diritto di voto, già garantito dal diritto federale (consid. 2).
2. E'arbitrario ammettere che una scheda provvista di tracce di colla non era munita, durante lo spoglio, del tagliando di controllo richiesto per la sua validità? Giusta il § 13 cpv. 1 della legge argoviese del 10 gennaio 1921 sulla elezione proporzionale del Gran Consiglio, si può ammettere senza arbitrio che è compito dell'elettore preoccuparsi affinchè la sua scheda presenti i caratteri che ne assicurino la validità (consid. 3).
3. Il diritto di voto garantito dal diritto federale permette al cittadino di esigere che non venga riconosciuto un risultato elettorale il quale non sia l'espressione fidata e autentica della volontà del corpo elettorale (consid. 4).
4. Nella procedura di convalidazione d'un risultato elettorale, il diritto di essere sentito, quale risulta direttamente dall'art. 4 CF, è già rispettato quando gli argomenti favorevoli o contrari alla convalidazione sono stati portati, come tali, alla conoscenza delle giurisdizioni competenti (consid. 6).
5. Le autorità che promulgano norme giuridiche ne sono a loro volta vincolate (consid. 7).

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Articolo: art. 85 lett. a OG