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Regesto

Responsabilità del Cantone per le conseguenze dello straripamento d'un corso d'acqua pubblico posto sotto la sua sovranità. Art. 664 e 679 CC. Art. 58 CO.
1. Un Cantone può essere responsabile secondo l'art. 679 CC o secondo l'art. 58 CO per il danno causato da un corso d'acqua pubblico, in virtù della sua sovranità sulle acque pubbliche (art. 664 CC); è indifferente che il Cantone sia inoltre proprietario del corso d'acqua o che quest'ultimo sia da considerare come una cosa senza padrone.
Un "ruscello naturale" è un corso d'acqua pubblico secondo il diritto zurigano.
Incombe al Cantone richiesto di risarcire i danni l'onere di provare che il letto del ruscello è proprietà privata di terzi (consid. 2-4).
2. Lo Stato può incorrere in una responsabilità giusta l'art. 679 CC non solo quando esercita un potere derivante dal diritto privato, ma anche quando esercita la sua sovranità, purchè le conseguenze pregiudizievoli fossero evitabili senza spese eccessive (consid. 5).
3. Il proprietario di un'opera è responsabile secondo l'art. 58 CO non solo del danno a persone o a cose mobili, ma anche del danno causato ad immobili vicini. Questa responsabilità può sussistere sola oppure accanto a quella fondata sull'art. 679 CC (consid. 6 e 7).
4. Per dire se un'opera presenta un vizio di costruzione o un difetto di manutenzione, bisogna riferirsi allo scopo per il quale essa è stata progettata e costruita. Il letto di un ruscello sistemato e dimensionato in un modo determinato in occasione di una bonifica fondiaria dev'essere considerato come un'opera destinata ad evitare inondazioni anche in caso di piena. Acquazzoni di insolita intensità possono essere ritenuti come un caso di forza maggiore? Questione risolta negativamente nella fattispecie (consid. 8).

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referenza

Articolo: Art. 664 e 679 CC, Art. 58 CO, art. 664 CC