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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Pignoramento di un credito che - accanto ad altri oggetti situati all'estero - è costituito in pegno a garanzia d'una pretesa vantata dal medesimo creditore nei confronti di un terzo.
1. Nella stima del credito costituito in pegno occorre tener conto soltanto dell'eccedenza disponibile per il creditore pignorante;secondo il risultato, si dovrà estendere il pignoramento ad altri beni del debitore. Art. 97 e 126 LEF (consid. 1 e 2 a).
2. La realizzazione sarà limitata al credito attualmente costituito in pegno, se tale credito è stato nel frattempo svincolato e permette un ricavo sufficiente (consid. 2 b).
3. L'eccezione del debitore, secondo cui il creditore, per il credito ch'egli possiede contro il terzo, deve in primo luogo attenersi agli altri pegni, non impedisce la continuazione dell'esecuzione. Come tener conto di tale eccezione, almeno dopo la realizzazione? (consid. 2 c).

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referenza

Articolo: Art. 97 e 126 LEF