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Regesto

Imposta ecclesiastica. Art. 49 cp v. 6 CF.
L'esenzione fiscale prevista dall'art. 49 cpv. 6 CF (imposte ecclesiastiche) non si estende alle imposte generali prelevate da un cantone che assume a proprio carico le spese di culto di una Chiesa cosiddetta nazionale; essa si applica, per converso, alle imposte generali prelevate da un comune nel cui bilancio figurano tali spese.

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referenza

Articolo: Art. 49 cp