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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 9 et 14 CEDH. Interdiction de la construction de minarets.

Les associations requérantes n'ont pas pour but la construction de mosquées pourvues d'un minaret. Elles n'allèguent d'ailleurs pas avoir l'intention d'ériger de tels bâtiments à l'avenir. Elles ne sont donc pas directement victimes de la violation alléguée de la Convention. La qualité de victimes indirectes ne saurait non plus être envisagée en l'espèce, s'agissant de personnes morales. Les requérantes invoquent le caractère discriminatoire de la disposition constitutionnelle et l'absence de marge d'appréciation des autorités nationales dans sa mise en oeuvre. Toutefois, elles ne font pas valoir que celle-ci a déployé un effet concret à leur égard. En particulier, elles ne se plaignent pas du départ de leurs membres ou d'une perte de leur propre prestige auprès de ceux-ci. Les griefs soulevés constituent de simples conjectures qui ne peuvent justifier leur qualité de victimes. De surcroît, selon la Cour, les juridictions suisses seraient en mesure d'examiner la compatibilité avec la Convention d'un éventuel refus d'autoriser la construction d'un minaret. La requête constitue une actio popularis et est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG
(3° rapporto trimestriale 2011)

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU), divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); ricorso irricevibile data l'assenza della qualità di vittima dei ricorrenti.

I ricorrenti hanno affermato che la disposizione costituzionale che proibisce la costruzione di minareti violerebbe la libertà religiosa e costituirebbe una discriminazione basata sulla religione. Uno dei ricorrenti, invocando il diritto a un ricorso effettivo, ha contestato inoltre l'assenza di rimedi giuridici efficaci per accertare in sede giudiziaria un'eventuale incompatibilità della norma costituzionale con la Convenzione.

La Corte ha statuito che i ricorrenti non possono essere considerati vittime di una violazione della Convenzione. Essi non sono infatti in grado di dimostrare che la disposizione costituzionale abbia avuto ripercussioni concrete per le loro persone o le loro attività. Inoltre, in precedenza, non avevano espresso alcuna intenzione di edificare un minareto e la semplice possibilità che possano decidere di costruirne uno in futuro non è sufficiente. La Corte constata altresì l'assenza di circostanze eccezionali che consentano di considerare i ricorrenti come delle vittime. Richiamandosi a una sentenza del Tribunale federale, la Corte afferma che, dinanzi a un caso concreto di applicazione, il Tribunale federale è in grado di esaminare la compatibilità di un eventuale rifiuto di costruzione di un minareto con la CEDU. In riferimento alla contestata assenza di rimedi giuridici, la Corte afferma infine che l'articolo 13 CEDU non prevede alcun rimedio giuridico che permetta di impugnare la legislazione di uno Stato dinanzi a un tribunale nazionale.

La Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi conformemente all'articolo 35 paragrafi 3 e 4 CEDU (decisione a maggioranza).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 9 et 14 CEDH