Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH; Absence de compétence universelle des juridictions civiles en matière de torture.

  L'affaire concerne le refus des juridictions civiles suisses d'examiner l'action civile du requérant en réparation du préjudice moral causé par des actes de torture qu'il allègue avoir subis en Tunisie.
  Selon la Cour, le rejet par les tribunaux suisses, par application de l'art. 3 LDIP, de leur compétence pour connaître l'action du requérant en vue d'obtenir réparation des actes de torture qu'il allègue avoir subis a poursuivi des buts légitimes et n'était pas disproportionné par rapport à ceux-ci (ch. 217).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

  N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à celui du 21.06.2016 d'une chambre, qui était arrivée à la même conclusion.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2018)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); rifiuto dei tribunali svizzeri di esaminare un'azione di risarcimento per atti di tortura che l'autore sostiene di aver subito in Tunisia nel 1992.

La causa riguarda un'azione per il risarcimento del danno morale causato da atti di tortura che il ricorrente sostiene di aver subito in Tunisia nel 1992. Nel 1993, il ricorrente è giunto in Svizzera, dove ha successivamente ottenuto l'asilo e dove, nel 2004, ha presentato a un tribunale civile una richiesta di risarcimento danni contro la Tunisia e il ministro dell'Interno tunisino al momento dei fatti. La richiesta è stata respinta con la motivazione che il tribunale non era competente territorialmente e che, per mancanza di un collegamento sufficiente della causa alla Svizzera, le istanze nazionali non erano competenti neanche quale foro di necessità. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha fatto valere una violazione del diritto di accesso ad un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU).

La Corte ha ricordato che le limitazioni al diritto di accesso a un tribunale sono conciliabili con l'articolo 6 par. 1 della Convenzione soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se tra quest'ultimo e i mezzi impiegati vi è un rapporto di proporzionalità ragionevole. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato diversi scopi legittimi, in particolare i problemi relativi all'assunzione delle prove, le difficoltà connesse all'esecuzione di una sentenza, l'interesse a dissuadere dal "foro shopping" e il rischio che la moltiplicazione dei ricorsi porti al sovraccarico dei tribunali. Per quanto riguarda la proporzionalità, la Corte ha ribadito che il margine di apprezzamento dello Stato dipende dal diritto internazionale pertinente e, nello specifico, dalla questione della giurisdizione universale o di un foro di necessità. Poiché nessuno dei due era imposto dalle consuetudini internazionali o dal diritto internazionale ordinario, le autorità svizzere avevano un ampio margine di apprezzamento. Sulla base di un'analisi comparativa del diritto, la Corte ha quindi concluso che la regolamentazione del foro di necessità di cui all'articolo 3 LDIP non va oltre questo margine di apprezzamento. Allo stesso modo, non ha riscontrato alcun elemento manifestamente infondato o arbitrario nell'interpretazione di questa disposizione da parte delle autorità nazionali, secondo cui la causa non presentava un legame con la Svizzera sufficiente a motivare la competenza delle autorità di questo Paese.

Nessuna violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU (quindici voti contro due).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 3 LDIP