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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 3 CEDH. Renvoi en Italie de requérants d'asile centrafricains dans le cadre du règlement Dublin.

  Les autorités italiennes ont assuré à leurs homologues suisses que les intéressés seraient accueillis dans un centre réservé aux familles avec enfants mineurs. Par ailleurs, la Cour relève que l'état de santé de la seconde requérante souffrant du VIH est stable, que le traitement médical nécessaire n'est pas complexe, que les autorités italiennes ont été informées de son état de santé et de ses besoins médicaux et qu'elles ont confirmé la disponibilité du traitement nécessaire (ch. 15-25).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


2° rapporto trimestriale 2018)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); allontanamento verso l'Italia di una famiglia con due figli minorenni (procedura Dublino).

I ricorrenti sostenevano di rischiare trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU nel caso di un allontanamento verso l'Italia, in particolare perché non vi avrebbero avuto accesso a un alloggio consono a una famiglia con due bambini in un centro di accoglienza SPRAR.

Stando alla Corte EDU, nulla lascia supporre che le autorità italiane vengano meno al loro obbligo di alloggiare i richiedenti in un centro SPRAR adibito all'accoglienza di famiglie con figli minorenni. Tutt'al contrario, avvertite dalle autorità svizzere in merito alle esigenze particolari degli interessati, le autorità italiane hanno confermato di tenerne conto al momento di scegliere un alloggio adeguato, poco prima del trasferimento. La Corte EDU ha inoltre constatato che lo stato di salute della seconda ricorrente era stabile, che le cure non erano complesse, che le autorità svizzere l'avrebbero provvista di una quantità sufficiente di medicinali e che le autorità italiane erano state informate confermando l'accessibilità delle cure necessarie. La Corte EDU ha inoltre rilevato che la seconda ricorrente non è affetta da HIV in stadio avanzato e che il suo stato di salute non si oppone al trasferimento in Italia. La Corte EDU ha ritenuto che non sussistono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni tratte in altri casi di trasferimenti Dublino verso l'Italia di persone in stato di salute non critico, ma necessitanti di cure mediche per l'HIV, uno stress post-traumatico o una depressione.

Irricevibile in quanto manifestamente infondato (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 3 CEDH