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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 2 CEDH. Manquement de l'État à son obligation de protéger la vie du fils de la requérante, qui s'est suicidé dans une cellule de police, ainsi qu'à son devoir de mener une enquête effective sur les circonstances du décès.

  Selon la Cour, les autorités auraient dû avoir connaissance du risque de suicide du fils de la requérante. Elles disposaient de suffisamment d'éléments pour tenir compte de la vulnérabilité particulière de celui-ci et pour conclure qu'il avait besoin d'une surveillance étroite. La responsabilité des autorités réside dans le fait d'avoir traité l'intéressé comme une personne capable de résister au stress et aux pressions, sans prêter suffisamment attention à sa situation personnelle (ch. 73-99).
  Conclusion: violation du volet matériel de l'art. 2 CEDH.
  Le refus des juridictions nationales d'ouvrir une enquête pénale n'apparaît ni adéquat ni raisonnable à la lumière du droit et de la pratique internes pertinents (ch. 116-140).
  Conclusion: violation du volet procédural de l'art. 2 CEDH.

Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2020)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); suicidio di un detenuto vulnerabile in una cella della polizia.

La causa riguarda da un lato il suicidio commesso da un detenuto vulnerabile, il figlio (D.F.) della ricorrente, lasciato solo in una cella della polizia senza sorveglianza per quaranta minuti, e, dall'altro, il dovere di avviare un'indagine adeguata per fare luce sulle circostanze del decesso.

Appellandosi all'articolo 2 CEDU (diritto alla vita), la ricorrente sostiene che le autorità abbiano violato l'obbligo positivo di adottare misure preventive per proteggere suo figlio da se stesso e che le indagini effettuate dalle autorità non fossero conformi a quanto stabilito all'articolo 2 CEDU. La Corte ha constatato che il figlio della ricorrente aveva minacciato più volte di togliersi la vita e ha pertanto concluso che in quel momento le autorità erano o sarebbero dovute essere a conoscenza del fatto che il figlio avrebbe potuto suicidarsi e che la sua vita era quindi in pericolo. La Corte giunge a questa conclusione nonostante la ricorrente stessa, consapevole dei problemi psicologici del figlio, non abbia ritenuto reale e imminente il rischio di suicidio. Poco prima dell'accaduto, la ricorrente aveva infatti negato di fronte al medico d'urgenza che il figlio fosse in qualche modo in pericolo. La Corte ritiene inoltre che le autorità avessero prove sufficienti per essere a conoscenza della particolare vulnerabilità del figlio e che avrebbero quindi dovuto capire che D.F. aveva bisogno di essere strettamente sorvegliato. Alla luce di tali elementi, la Corte ha stabilito che lasciando D.F. da solo in una cella senza sorveglianza per quaranta minuti, le autorità sono incorse nella violazione del diritto alla vita ai sensi dell'articolo 2 CEDU. La Corte ha inoltre ritenuto che le autorità avrebbero potuto evitare, con uno sforzo ragionevole e non eccessivo, che D.F. si togliesse la vita. Secondo la Corte, la responsabilità delle autorità in questo caso risiede nel fatto di aver trattato D.F. come una persona in grado di resistere allo stress e alle pressioni cui era sottoposta, senza prestare sufficiente attenzione alla sua situazione personale. A prescindere dal fatto che gli agenti di polizia abbiano o meno agito secondo le norme applicabili a una tale situazione, in virtù della Convenzione lo Stato è responsabile del fatto che le autorità non abbiano riconosciuto D.F. come persona che richiede un trattamento speciale. Di conseguenza, la Corte ha constatato una violazione sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione. Da un punto di vista procedurale, la Corte non è convinta dell'assenza di «prove minime» di comportamenti punibili da parte degli agenti coinvolti negli eventi che hanno portato alla morte di D.F. Il rifiuto delle giurisdizioni nazionali di autorizzare l'avvio di un procedimento penale non è apparso quindi né adeguato né ragionevole alla luce del diritto e della prassi nazionali in materia. Ne consegue che vi è stata una violazione dell'articolo 2 della Convenzione anche sotto il profilo procedurale. Violazione dell'articolo 2 CEDU (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 2 CEDH