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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Art. 148 cpv. 1 CP, truffa.
a) C'è astuzia anche quando l'autore prevede che la vittima non procederà a una verifica delle indicazioni false da lui fornite: circostanze propizie a indurre la vittima a rinunciare alla verifica (consid. 1 e 2).
b) L'equivalenza oggettiva tra la prestazione e la controprestazione non esclude di per sé un danno patrimoniale; caso di chi, ingannato con astuzia circa il vincolo derivante da una proposta d'assicurazione, conclude suo malgrado il contratto (consid. 3).
2. Art. 251 n. 1 cpv. 2 CP, autore mediato di falsità in documenti.
Firmando un contratto la parte attesta la propria volontà di contrattare, anche se questa dichiarazione non corrisponde alla realtà (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 148 cpv. 1 CP, Art. 251 n. 1 cpv. 2 CP