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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto di ritenzione del locatore su cose dei terzi.
1. Art. 273 cpv. 2 CO. Se il locatore omette di dare la disdetta del contratto di locazione, un diritto di ritenzione già nato non è annullato con effetto retroattivo (consid. 1).
2. Art. 274 cpv. 2 CO. Asportazione clandestina di oggetti sottomessi al diritto di ritenzione da parte del conduttore o di un terzo sussiste già quando questi non potevano contare sull'accordo del locatore (consid. 2).
3. Art. 284 LEF. La riserva dei diritti dei terzi di buona fede concerne unicamente: diritti acquisiti dopo l'asportazione degli oggetti dai locali appigionati (consid. 3).
4. Obbligo di risarcimento del terzo (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 273 cpv. 2 CO, Art. 274 cpv. 2 CO, Art. 284 LEF