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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 49 n. 4 cpv. 1 CP: Cancellazione della multa nel casellario giudiziale.
1. Dal 1o luglio 1971 il nuovo testo dell'art. 49 n. 4 cpv. 1 CP è applicabile anche ai casi giudicati a norma del diritto precedente (consid. 1).
2. Per determinare se il periodo di prova sia stato superato con successo sono da prendere in considerazione solo le condanne che devono figurare nel casellario giudiziale (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 49 n. 4 cpv. 1 CP