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Regesto

Art. 4 Cost., art. 2 disp. trans. Cost.; dichiarazione di fallimento.
1. La questione se nella procedura di ricorso prevista dall'art. 174 LEF siano ammissibili, ed in quale misura, oppure esclusi fatti nuovi propriamente detti, è regolata dal diritto cantonale ai sensi dell'art. 25 n. 2 LEF (consid. 2a).
2. L'inammissibilità di massima nella procedura di ricorso prevista dall'art. 174 LEF di fatti nuovi propriamente detti è compatibile con i principi generali del diritto fallimentare, in particolare con il principio inquisitorio (consid. 2b).
3. Nella procedura di ricorso prevista dall'art. 174 LEF non costituisce arbitrio né l'inammissibilità generale dei fatti nuovi, né l'ammissibilità di determinati fatti nuovi. L'autorità di ricorso può tuttavia prendere in considerazione fatti intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento soltanto ove siano dati presupposti obiettivi e nell'esame di tali presupposti deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 174 LEF, Art. 4 Cost., art. 25 n. 2 LEF