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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 49 Cost.; recesso dalla Chiesa nazionale.
1. Sono le autorità amministrative cantonali tenute, in virtù del diritto federale, ad esaminare a titolo pregiudiziale se le disposizioni cantonali che sono chiamate ad applicare siano conformi alla Costituzione federale? (Questione lasciata indecisa) (consid. 2).
2. Esigenze di forma a cui può essere soggetta la dichiarazione di uscita dalla Chiesa; non è contraria all'art. 49 Cost. una regolamentazione cantonale, secondo cui la dichiarazione scritta di voler recedere deve essere confermata, dopo il decorso di un certo termine (almeno 30 giorni), da una dichiarazione legalizzata. Gli effetti del recesso devono tuttavia essere ricondotti al momento della prima dichiarazione (consid. 3).
3. Una disposizione cantonale, secondo cui il recedente è tenuto a pagare l'imposta ecclesiastica sino alla fine dell'anno in corso, viola l'art. 49 Cost. Tale imposta può essere riscossa soltanto pro rata temporis fino al momento del recesso (consid. 4).
4. Eccezione al principio della natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 5).

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Articolo: Art. 49 Cost.