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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 3 cpv. 3 LAMI.
Al frontaliero - equiparato agli altri assicurati per quanto concerne le quote - spettano le prestazioni anche per provvedimenti presi all'estero, al suo luogo di residenza o nelle vicinanze, se il trattamento in Svizzera non puņ essere preteso o se un'ospedalizzazione - in quanto necessaria - non vi sia possibile per ragioni mediche.

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Articolo: Art. 3 cpv. 3 LAMI