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Regesto

Privazione della libertà a scopo di assistenza; collocamento di un interdetto in uno stabilimento (art. 397a segg. CC).
1. Ammissibilità del ricorso per riforma: gli art. 397a segg. CC disciplinano in modo esauriente il collocamento di un tutelato in uno stabilimento assistenziale (consid. 2).
2. Ampia nozione di legittimazione ad adire il giudice in caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (consid. 3).
3. Il principio della proporzionalità è indubbiamente applicabile; nondimeno, una soluzione diversa dalla privazione della libertà a scopo di assistenza è consentita solo se l'interessato può essere aiutato da persone a lui prossime senza che ciò comporti per esse un onere eccessivo (consid. 5).
4. Trattandosi di un collocamento fondato su debolezza mentale, l'autorità tutoria non causa un pregiudizio a un individuo affetto da oligofrenia profonda ove ometta d'indicargli per iscritto il suo diritto di adire il giudice, sempreché abbia informato persone a lui prossime (consid. 6).
5. Il Tribunale federale può controllare se uno stabilimento sia appropriato ai sensi dell'art. 397a cpv. 1 CC: ciò è il caso se l'organizzazione e il personale di cui esso disponga gli consentano di soddisfare i bisogni essenziali di chi vi è collocato (conferma della giurisprudenza) (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 397a cpv. 1 CC