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Regesto

Art. 5 cpv. 1, art. 28 cpv. 2 LAI (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 27 OAI (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 27bis OAI (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2001): Metodo di valutazione dell'invaliditā.
La riduzione del tasso di occupazione esigibile in un'attivitā lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI č irrilevante per il metodo di valutazione dell'invaliditā (consid. 5.1 e 5.2).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 1, art. 28 cpv. 2 LAI, art. 27 OAI, art. 27bis OAI