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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Libertà di commercio e d'industria. Uguaglianza innanzi alla legge. Chiusura dei negozi. Decreto di carattere obbligatorio generale. Art. 4, 31 CF, 84 OG.
1. La convenzione professionale, approvata dall'autorità cantonale e relativa alla chiusura di determinati negozi, costituisce un decreto di carattere obbligatorio generale, che può essere impugnato mediante ricorso di diritto pubblico (consid. 1).
2. Le misure di polizia nel senso dell'art. 31 cpv. 2 CF devono rispettare segnatamente il principio della proporzionalità e quello dell'uguaglianza di trattamento tra concorrenti diretti. È conforme a questi principi la misura che:
- ordina la chiusura delle farmacie una mezza giornata feriale per settimana per assicurare agli impiegati il riposo garantito dalla legge, anche se la misura non è estesa alle drogherie.
- subordina all'autorizzazione della polizia la determinazione del giorno di chiusura o la modifica di questo giorno;
- vieta qualsiasi fornitura durante la mezza giornata di chiusura (consid. 2-4).
3. Non è contrario all'aguaglianza innanzi alla legge ordinare la chiusura delle farmacie una mezza giornata feriale per settimana, quand'anche analogo provvedimento non sia preso nei confronti delle altre professioni liberali (consid. 5.)