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Regesto

Art. 88 OG: La parte, la cui domanda di ricusazione nei confronti di un membro del tribunale è stata respinta, ha qualità per interporre ricorso di diritto pubblico anche se questa qualità gli fa difetto per impugnare la sentenza nel merito.
Ricusazione: Non è ammissibile respingere la domanda per mancanza di prova, quando spetta al giudice di chiarire se vi sia un motivo di ricusazione; il giudice ricusato non può partecipare alla decisione di una domanda di ricusazione fondata sul motivo addotto anche a suo riguardo, ma diretta contro un altro membro del tribunale.

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Articolo: Art. 88 OG