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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Libertà personale; detenzione preventiva.
Principio fondamentale del diritto costituzionale, la libertà personale, garantita dal diritto costituzionale federale non scritto, protegge tutte le libertà che si caratterizzano come manifestazioni elementari dell'affermazione della personalità dell'uomo. Essa garantisce pertanto una protezione generale dei diritti fondamentali, che influisce in maniera decisiva sul contenuto e l'estensione delle altre libertà previste dalla costituzione: da una parte, essa è la condizione necessaria del loro esercizio, e dall'altra le completa, nel senso che il cittadino può invocarla direttamente, in mancanza di un'altra garanzia del diritto costituzionale scritto o non scritto, per la protezione della sua personalità e della sua dignità umana.
L'incolpato in detenzione preventiva non deve essere limitato nella sua libertà individuale oltre le esigenze del fine dell'istruttoria penale e dell'ordine dell'istituto di detenzione; durante la detenzione preventiva nessun lavoro può essergli imposto.