Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6 par. 1 et 35 par. 1 CEDH. Grief d'absence d'audience publique devant les juridictions nationales; épuisement des voies de recours internes.

  La Cour rappelle que l'art. 35 par. 1 CEDH impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant elle.
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 10 CEDH: Liberté d'expression.

  La Cour n'aperçoit aucun motif de se démarquer de la conclusion des instances internes selon laquelle le comportement général du requérant a abouti à son licenciement et l'article de presse qu'il a publié a joué un rôle insignifiant à cet égard.
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2014)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); nulla poena sine lege (art. 7 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); libertà di espressione (art. 10 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); pubblicazione di un articolo pregiudizievole alla reputazione del datore di lavoro; licenziamento attribuibile al comportamento complessivo.

Il ricorrente, un infermiere della clinica psichiatrica di Münsingen, in una lettera pubblicata su un quotidiano il 9 maggio 2007, aveva mosso critiche di carattere generale alle cure prestate in questo genere di strutture. Il 14 aprile 2008 il direttore della clinica lo ha licenziato adducendo "validi motivi". La Corte non ha ravvisato motivo di dissentire dalle conclusioni delle autorità giudiziarie nazionali, che hanno ascritto il licenziamento al comportamento complessivo del ricorrente attribuendo un ruolo trascurabile all'articolo del 9 maggio 2007, sempre che ne abbia avuto uno. La Corte non ha ravvisato alcuna violazione dell'articolo 10 CEDU e ha pertanto respinto il ricorso in quanto manifestamente privo di fondamento. Per quanto concerne la presunta violazione degli articoli 6 paragrafi 1, 2, 7, 8, 13 e 14 CEDU, la Corte ritiene che non siano state esaurite le vie di ricorso interne e ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 et 35 par. 1 CEDH, art. 35 par. 1 CEDH, Art. 10 CEDH