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Regesto

Sussidi per bonifiche fondiarie; rimborso in caso di modifica della destinazione dei fondi. Art. 85 e 86 LAgr.
L'obbligo di rimborsare i sussidi incombe al proprietario che effettui il primo atto di modifica della destinazione (nella fattispecie: a chi ha frazionato un fondo assegnatogli nel quadro di un raggruppamento di terreni, allo scopo di venderlo, in singole particelle, come terreno edificabile).

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referenza

Articolo: Art. 85 e 86 LAgr