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Regesto

Art. 11 e 14 cpv. 2 del DF del 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio (DFU):
Le autorità cantonali investite di una domanda d'espropriazione materiale devono tener conto d'ufficio del DFU quale atto legislativo venutosi a sostituire, dalla sua promulgazione e nel proprio campo d'applicazione, alle restrizioni rette dal diritto cantonale (consid. 2 lett. a).
Art. 13 cpv. 2 dell'Ordinanza d'esecuzione del DFU; art. 1 cpv. 3 PA.
Una decisione del potere esecutivo non può modificare la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, né, di conseguenza, introdurre un'eccezione al principio per cui, ove il diritto federale sia applicato a cura delle autorità cantonali, la procedura è disciplinata dai Cantoni (consid. 2 lett. b).

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referenza

Articolo: Art. 11 e 14 cpv. 2 del, art. 1 cpv. 3 PA