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Regesto

1. Art. 2 cpv. 2 CP. Determinante per l'applicazione della legge nel tempo è la data della decisione cantonale (consid. 1).
2. Art. 24 LF sui prodotti stupefacenti (LS).
a) L'obbligo di restituire allo Stato l'indebito arricchimento si applica indistintamente a tutti coloro che si sono resi colpevoli di reati puniti ai sensi degli art. 19 a 22 LS (consid. 2b).
b) Tale obbligo sussiste anche quando l'agente non abbia agito a fine di lucro (consid. 3b).
c) L'illecito arricchimento è costituito da tutto ciò che l'agente s'è procurato commettendo il reato, senza deduzione degli importi spesi per conseguire la droga (consid. 4b).

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referenza

Articolo: Art. 2 cpv. 2 CP, art. 19 a 22