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Scrittura aggrandita
 

Regesto

I. Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.
La violazione dell'art. 32 di detta convenzione può essere censurata con ricorso al Consiglio federale ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 lett. b (consid. I).
II. Sequestro ordinato nell'ambito di una procedura penale cantonale. Relazione con il diritto federale.
1. Una decisione pronunciata in base al diritto cantonale in un caso disciplinato dal Codice penale soggiace al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 PP (consid. II, 1).
2. Un sequestro di beni dell'imputato, ordinato in applicazione del diritto cantonale e destinato a garantire la copertura delle spese di detenzione preventiva, è un provvedimento retto dal diritto pubblico e non può quindi essere impugnato mediante ricorso per cassazione federale (consid. II, 3a).
3. Viola il diritto federale un sequestro fondato su norme della procedura penale cantonale e destinato a garantire pretese risarcitorie di diritto privato, il quale abbia per oggetto beni dell'imputato privi di relazione con il reato (consid. II, 3b).
4. Il sequestro penale di beni appartenenti all'imputato non viola l'art. 59 cpv. 2 CP soltanto nella misura in cui concerna cose che, oggetto di un'appropriazione illecita, non sono entrate nella proprietà dell'imputato (consid. II, 4).

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referenza

Articolo: art. 268 PP, art. 59 cpv. 2 CP