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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone con domicilio all'estero; obbligo dell'autorizzazione.
Ammissibilità, con riferimento all'art. 102 cpv. 2 OG, di nuove allegazioni e di nuovi mezzi di prova (consid. 2).
Requisiti che deve adempiere la prova che una società con sede in Svizzera non è soggetta ad una partecipazione finanziaria preponderante straniera (consid. 3 e 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 102 cpv. 2 OG