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Regesto

Procedura (ricorso contro decreti, esaurimento dei rimedi cantonali di diritto); lotterie.
1. L'esigenza del previo esaurimento dei rimedi cantonali di diritto, disposta dall'art. 86 cpv. 2 OG, si applica anche ai ricorsi contro decreti di obbligatorietà generale. Ove un tale decreto possa essere impugnato in una procedura cantonale di controllo astratto delle norme - quale prevista ad esempio dai §§ 68 segg. della legge argoviese sulla giurisdizione amministrativa -, è d'uopo utilizzare tale rimedio di diritto prima di proporre ricorso di diritto pubblico (consid. 1a).
2. Esame della costituzionalità di un decreto cantonale di obbligatorietà generale, fondato su una disposizione del diritto federale. I Cantoni possono vietare che operazioni considerate lotterie ai sensi dell'art. 2 della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (tombola in occasione di manifestazioni ricreative) siano organizzate o realizzate da persone che esercitano tale attività a titolo professionale (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 86 cpv. 2 OG