Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 20, art. 21 LCA. Mancato pagamento parziale di un premio di assicurazione. Premio pagato per il periodo successivo. Diffida dell'assicuratore con la comminatoria della sospensione dell'obbligazione dell'assicuratore qualora il premio anteriore non fosse pagato nel termine di 14 giorni dalla data d'invio della diffida.
La sospensione colpisce l'obbligazione dell'assicuratore come tale: né la scadenza né il pagamento di un premio successivo possono avere per conseguenza il ripristino dell'obbligazione dell'assicuratore (consid. 4 e consid. 5a, b); ciò è il caso anche quanto la diffida è inviata dopo il pagamento di un premio ulteriore (consid. 5c).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 20, art. 21 LCA