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Regesto

1. Art. 19 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la procedura di concordato per le banche e le casse di risparmio: inizio della decorrenza del termine per ricorrere al Tribunale federale contro la decisione dell'autorità di concordato. Art. 79 cpv. 1 OG: i nova non suscettibili di essere proposti nella procedura cantonale, devono essere fatti valere nel termine di ricorso, rispettivamente in quello di risposta (consid. 1).
2. La competenza dell'autorità di concordato è limitata alle facoltà di un organo esecutivo: l'art. 17 cpv. 1 del regolamento del Tribunale federale dell'11 aprile 1935 non permette a questa autorità di sostituirsi al giudice ordinario (come, nel caso concreto, per ordinare la restituzione delle indennità percepite dagli amministratori, quale sanzione di una gestione criticabile) (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 19 cpv. 1 del, Art. 79 cpv. 1 OG, art. 17 cpv. 1 del