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Regesto

Art. 41 LDerr. art. 68 cpv. 1 OIC. Descrizione di una pietanza di carne.
1. L'art. 41 LDerr punisce la violazione non soltanto delle norme intese a proteggere la salute, ma anche di quelle che salvaguardano il consumatore dagli abusi (consid. 1).
2. Né la LDerr, né le relative ordinanze d'esecuzione, tra cui l'ordinanza federale concernente l'ispezione delle carni, precisano ciò che deve intendersi per "scaloppine alla panna". In assenza di una prescrizione legale al proposito, va deciso secondo l'interpretazione prevalente che il pubblico dà a tale termine se l'utilizzazione di carne di tacchino, non indicata nella descrizione della pietanza, costituisca un inganno nei confronti del consumatore (consid. 2 a consid. 4).

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Articolo: Art. 41 LDerr, art. 68 cpv. 1 OIC