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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 50 cpv. 2 LVPF; art. 1 cpv 2, art. 25bis cpv. 1 lett. a e cpv. 4 OVPF.
1. Comunicazione delle decisioni che autorizzano un dissodamento alle associazioni legittimate a ricorrere (consid. 2).
2. Natura boschiva di una superficie nuda all'interno di un bosco; l'edificazione su di essa presuppone un permesso di dissodamento anche se non debba essere eliminato alcun albero (consid. 4).
3. Calcolo della superficie da dissodare; competenza per decidere su una domanda di dissodamento (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 50 cpv. 2 LVPF, art. 1 cpv 2, art. 25bis cpv. 1 lett. a e cpv. 4 OVPF