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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 173 CP. Diffamazione. Prova della verità.
1. Al contrario della prova della buona fede, la prova della verità può essere fondata su elementi di cui l'agente ha avuto conoscenza soltanto dopo aver fatto le dichiarazioni a lui imputate o che sono emersi dopo tale momento (consid. 2a).
2. La fondatezza dell'affermazione o del sospetto, secondo cui una persona ha commesso un reato, dev'essere provata, in linea di principio, mediante una decisione di condanna corrispondente (consid. 2 b-e).

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referenza

Articolo: Art. 173 CP