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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Libertà personale.
Un divieto di navigazione riferito a determinati settori di acque non incide sull'ambito protetto della libertà personale (consid. 4a).
Legge federale sulla navigazione interna (LNI).
L'art. 3 LNI conferisce ai Cantoni la facoltà di vietare la navigazione d'imbarcazioni di ogni genere nell'interesse della protezione della natura (consid. 4b).

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referenza

Articolo: art. 3 LNI