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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Art. 86 cpv. 3 OG; esaurimento facoltativo dei rimedi di diritto cantonali.
Chi fa uso della facoltà prevista dall'art. 86 cpv. 3 OG perde quella d'impugnare la decisione di prima istanza, salvo che l'autorità cantonale superiore a cui s'è rivolto abbia solo un potere cognitivo limitato (consid. 1b).
2. Art. 24 LS; confisca dei vantaggi pecuniari provenienti da un traffico illecito di stupefacenti e collocati in Svizzera.
Le autorità cantonali competenti - nella fattispecie, quelle ginevrine - possono ordinare tale confisca anche in assenza di un criterio di collegamento previsto dagli art. 3-6 CP (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 86 cpv. 3 OG, art. 3-6 CP