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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Interdizione, perizia psichiatrica, procedura cantonale di ricorso, libertà personale.
1. L'art. 420 cpv. 2 CC, secondo cui contro le decisioni dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza, non è applicabile alla procedura d'interdizione, anche se un Cantone attribuisce alle autorità tutorie la competenza di pronunciare l'interdizione (consid. 2).
2. Non è arbitrario rifiutare d'ammettere che, nel Cantone di Zugo, la decisione con cui è ordinata una perizia psichiatrica nel quadro di una procedura d'interdizione sia impugnabile a titolo indipendente dinanzi al Consiglio di Stato (consid. 3).
3. Neppure è arbitrario riconoscere, nel Cantone di Zugo, all'esecutivo comunale, quale autorità tutoria, la legittimazione di proporre ricorso di diritto amministrativo nei procedimenti in materia di tutela (consid. 4).
4. La decisione con cui è ordinata una perizia psichiatrica nel quadro di una procedura d'interdizione, contro la volontà dell'interdicendo, non viola la libertà personale in quanto esistesse un motivo sufficiente per aprire tale procedura (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 420 cpv. 2 CC