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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Controllo astratto delle norme. Libertà personale. Base legale.
1. La libertà personale tutela anche il sentimento di pietà dei familiari e, pertanto, il loro diritto d'opporsi a un intervento ingiustificato sul corpo di un defunto (consid. 3) (precisazione della giurisprudenza).
2. Nella misura in cui costituisce un provvedimento imperativo comportante una restrizione del diritto di disporre di un cadavere - non fondata sul potere generale di polizia -, l'art. 8 cpv. 3 del regolamento del Consiglio di Stato ginevrino del 17 settembre 1984 relativo all'accertamento dei decessi e agli interventi sui cadaveri umani è privo di una base legale sufficiente; esso viola quindi la garanzia della libertà personale (consid. 4, 5a).
3. Per limitare il diritto individuale di disporre del cadavere di una persona deceduta in un ospedale pubblico occorre una legge in senso formale, nonostante l'esistenza di un rapporto giuridico speciale tra la persona defunta e l'ente pubblico (consid. 5b).

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referenza

Articolo: art. 8 cpv. 3 del