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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 31 cpv. 1 CIA, deliberazione degli arbitri.
L'art. 31 cpv. 1 CIA non si oppone a che un lodo arbitrale sia pronunciato in via di circolazione. Una decisione degli arbitri con cui èprevisto tale modo di procedere non soggiace ad una forma particolare, ma non deve dar luogo a dubbio circa il suo oggetto.
Un lodo arbitrale può essere impugnato con ricorso per nullità fondato sulla violazione dell'art. 31 cpv. 1 CIA (art. 36 lett. d, per analogia).