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Regesto

Art. 85 lett. a OG; finanziamento da parte dell'ente pubblico d'inserzioni partiti.
1. La garanzia in materia di diritti politici accordata dal diritto costituzionale federale comporta, tra l'altro, che ogni cittadino avente diritto di voto che adempia le condizioni riconosciute conformi alla Costituzione debba essere in grado di partecipare a un'elezione con uguali possibilità di successo. Egli deve potersi determinare in base ad un'opinione formatasi nel modo più libero e completo possibile.
Portata della libertà fondamentale d'informazione e di associazione in tale processo decisionale (consid. 3a); attività statale quale sostegno per la possibile realizzazione di questo obiettivo (consid. 3a); condizioni e requisiti costituzionali per un intervento diretto o indiretto dello Stato nella campagna che precede le votazioni e le elezioni (consid. 3b, c).
2. La pubblicazione d'inserzioni elettorali dei partiti è suscettibile di esercitare un'influenza sulla formazione dell'opinione degli elettori (consid. 3d). L'assunzione a proprio carico da parte del Comune delle spese d'inserzione costituisce un intervento indiretto nella campagna elettorale (consid. 3e). Esso non può giustificarsi invocando la necessità di finanziare i partiti e i gruppi politici, né riferendosi all'idea di concordanza ancorata nella concezione svizzera dello Stato (consid. 3f).
3. Sanzione: i principi sviluppatisi in relazione alle votazioni valgono anche per gli interventi delle autorità nella campagna che precede le elezioni (consid. 4a); nella fattispecie il ricorso va accolto per la gravità del vizio accertato (consid. 4b).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG