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Regesto

Responsabilità delle funivie di montagna in caso d'infortunio sciistico (art. 41, art. 97 CO).
Le imprese di funivie di montagna che provvedono all'installazione e alla manutenzione delle piste da sci assumono per la sicurezza di queste ultime una responsabilità non solo extracontrattuale, ma anche contrattuale. Il dovere di garantire la sicurezza delle piste costituisce un'obbligazione accessoria inerente al contratto di trasporto (consid. 3-10).

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referenza

Articolo: art. 41, art. 97 CO