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Regesto

Art. 4 Cost. base legale; campi sportivi obbligatori (art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza concernente la legge federale che promuove la ginnastica e lo sport).
L'obbligo di partecipare a campi sportivi (art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza) va oltre lo scopo di garantire un insegnamento sufficiente della ginnastica e dello sport (art. 2 della legge) e non basta quindi quale base legale per infliggere una pena in caso di assenza ingiustificata.

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Articolo: Art. 4 Cost.