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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 36 LPT e 8 del decreto esecutivo ticinese sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio (DEPT); istituzione di zone edificabili provvisorie.
1. I piani delle zone provvisoriamente edificabili istituiti in virtù degli art. 36 cpv. 2 LPT e 8 DEPT sono piani d'utilizzazione ai sensi dell'art. 14 LPT e debbono quindi essere adottati rispettando i principi stabiliti dall'art. 33 LPT. Nullità assoluta della modifica di un piano attuata in dispregio delle esigenze e garanzie imposte dal diritto federale ed ancorate in quello cantonale d'applicazione (consid. 2a).
2. Le misure di salvaguardia adottate in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LPT possono essere modificate: la modifica deve tuttavia rispettare la natura, il senso e lo scopo a cui è finalizzato codesto articolo e non può, come in casu, anticipare o sostituire la futura pianificazione ordinaria (consid. 2b).
Art. 24 LPT; autorizzazione edilizia eccezionale per la costruzione di un centro sportivo.
Un centro sportivo, con campi da tennis, palazzina di servizio, campi di calcio e posteggi, costituisce opera ad ubicazione vincolata? Questione lasciata aperta, dal momento che al rilascio del permesso s'oppongono interessi preminenti: il ricorso all'autorizzazione eccezionale nel concreto caso sovverte infatti l'ordinamento legale della pianificazione che risulta dalla LPT e dalla normativa cantonale e snatura la funzione dell'art. 24 cpv. 1 LPT (consid. 3c).

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referenza

Articolo: art. 36 cpv. 2 LPT, Art. 36 LPT, art. 14 LPT, art. 33 LPT seguito...