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Regesto

Art. 73 cpv. 1 LPP: Natura delle controversie ai sensi della norma. La controversia che oppone un istituto di previdenza a un avente diritto è devoluta alla competenza delle autorità giurisdizionali istituite dall'art. 73 LPP, se essa è propria dell'ambito specifico del diritto sulla previdenza professionale e mette in causa il rapporto di assicurazione tra l'istituto e l'avente diritto (consid. 1b).
Art. 73 cpv. 4 LPP, art. 97 cpv. 1 e 128 OG, art. 5 cpv. 1 PA: Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo in tema di previdenza professionale. L'art. 73 LPP è regola speciale derogante all'OG nella misura in cui implicitamente sopprime una delle condizioni ordinarie di ricevibilità del ricorso, e cioé l'esistenza di una decisione basata sul diritto pubblico federale (consid. 1b).
Art. 4 cpv. 1 Cost.: Principio di parità di trattamento. Esame della compatibilità con l'art. 4 cpv. 1 Cost. di una regola prevista da una legge cantonale su un istituto di previdenza di diritto pubblico concernente la facoltà di riscattare degli anni d'assicurazione (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: art. 73 LPP, Art. 4 cpv. 1 Cost., Art. 73 cpv. 1 LPP, Art. 73 cpv. 4 LPP seguito...