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Regesto

Art. 53 cpv. 1 LADI, art. 230 cpv. 2, art. 231 cpv. 3 e 232 cpv. 1 LEF: Esercizio del diritto all'indennità per insolvenza.
Il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 53 cpv. 1 LADI decorre dal momento della pubblicazione dell'apertura del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Quando per mancanza di attivo la procedura di fallimento è sospesa e non si è fatto luogo ad una pubblicazione il termine decorre dalla pubblicazione della sospensione della procedura secondo l'art. 230 cpv. 2 LEF.

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referenza

Articolo: Art. 53 cpv. 1 LADI, art. 230 cpv. 2 LEF