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Regesto

Art. 30bis cpv. 1 e 2 LAMI: Competenza "ratione loci" nel caso di assicurati non domiciliati in Svizzera.
- Il vigente disciplinamento legale in materia di assicurazione contro le malattie non consente di riconoscere per gli assicurati che non hanno un domicilio in Svizzera la competenza di un'altra autorità giudiziaria accanto a quella del cantone in cui la cassa malati convenuta ha sede (consid. 3a).
- Per "sede" di una cassa malati si deve da questo profilo intendere solo l'amministrazione centrale della stessa e non le sue agenzie o filiali secondarie locali o cantonali (consid. 3b).

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referenza

Articolo: Art. 30bis cpv. 1 e 2 LAMI