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Regesto

Art. 23 cpv. 4 OAVS: Comunicazione dell'autoritā fiscale.
Una comunicazione fiscale basata sulla tassazione d'ufficio del reddito che coniugi ricavano da un'attivitā indipendente non č vincolante quando si tratti di stabilire i contributi dovuti sul reddito della moglie.
L'art. 23 cpv. 4 OAVS non č applicabile.

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Articolo: Art. 23 cpv. 4 OAVS