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Scrittura d'origine
 

Regesto

Autorizzazione richiesta dalla legislazione sulla pesca e sulla protezione della natura e permesso di dissodamento per la costruzione della centrale idroelettrica di Pradella; permesso straordinario secondo l'art. 22 LPN e misure compensative ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN per il dissodamento della vegetazione ripuale.
1. Entrate in vigore il 1o gennaio 1985, contemporaneamente alla LPA, le norme di protezione della natura e del paesaggio relative alle rive (vegetazioni golenali ecc.) sono applicabili sia nel quadro della procedura d'autorizzazione regolata dal diritto della pesca e della protezione della natura, sia in quello della procedura concernente il permesso di dissodamento. Alla stessa stregua di un dissodamento avente per oggetto una superficie boscata di carattere golenale, ogni alterazione della vegetazione ripuale soggiacente alla legislazione sulla pesca e sulla protezione della natura necessita altresė un permesso straordinario secondo l'art. 22 LPN.
2. Le nozioni di "ripristino" e di "sostituzione" dell'art. 18 cpv. 1ter LPN sono pių ampie di quella di "rimboschimento compensativo" dell'art. 26bis OVPF. Un dissodamento della vegetazione ripuale non comporta soltanto un rimboschimento di superficie e di natura equivalenti, ma pure la conservazione o la ricostituzione degli elementi territoriali, idrologici ecc. prevalenti nella regione. S'impone una concezione globale, che tenga conto anche delle caratteristiche del paesaggio.

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referenza

Articolo: art. 22 LPN, art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 26bis OVPF