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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 63 CP, relazioni tra l'agente e la vittima.
Nel commisurare la pena, il giudice deve prendere in considerazione le relazioni personali che possono esistere tra l'agente e la vittima. Va deciso secondo le circostanze concrete della fattispecie se tali relazioni siano suscettibili di aumentare o diminuire il grado di colpa dell'agente.

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referenza

Articolo: Art. 63 CP